Si sente parlare tanto di coppie di fatto e di unioni civili, di modifiche e nuove leggi a tutela della fattispecie. Andiamo oggi a scoprire cosa sono, quali articoli sono diventati fondamentali per chi vuole costituire una famiglia e avere gli stessi diritti pur amando una persona dello stesso sesso. O vivendo con una persona di sesso diverso, senza aver contratto matrimonio.
In Italia non esiste una normativa che ammetta i matrimoni gay, ma la legge riconosce le coppie di fatto omosessuali, grazie alle unioni civili. Ricordando la definizione che, nel nostro Paese, viene data per le coppie di fatto: sono le convivenze non riconosciute giuridicamente, diverse dunque dalle unioni di diritto che, invece, sono rappresentate dai matrimoni.
La coppia di fatto non ha gli stessi diritti e neanche gli stessi doveri uno verso l’altro, come accade invece quando due persone di sesso opposto si sposano civilmente: ossia la coabitazione, l’assistenza materiale e morale, la fedeltà.
In Italia esistono però, come detto, anche le convivenze tra persone di sesso diverso, definite in diritto ‘more uxorio’, cioè vissute come se si trattasse di un rapporto tra coniugi, ma senza che sia intervenuto un matrimonio a sancire questo legame.
Cosa si intende per coppie di fatto
Le coppie di fatto sono, dunque, le coppie costituite da persone dello stesso sesso o da persone di sesso diverso, che vivono sotto lo stesso tetto come se fossero sposate, ma che ai fini della legge non lo sono. Spesso si fa confusione, anche in ambito giornalistico, finendo per pensare che le coppie di fatto siano costituite soltanto da gay o lesbiche. Non è così.
Ci sono alcuni requisiti, però, che stabiliscono come si diventa coppia di fatto: il merito di aver se non altro riconosciuto che esiste questa possibilità è della legge 76 del 2016. L’articolo 1, più nel dettaglio, parla di due persone che siano maggiorenni, stabilmente conviventi e legati tra loro da reciproca assistenza morale e materiale.
Non possono costituire coppie di fatto coloro che sono legati da rapporti di parentela, affinità o adozione, nonché le persone legate tra loro già da matrimonio o unione civile. Va aggiunto che non è sufficiente neanche solo il vivere insieme per parlare di coppia di fatto: la cosa deve risultare dai registri anagrafici.
Bisogna dunque recarsi in Comune e verificare di essere tutti e due nello stesso stato di famiglia. Ma la certificazione anagrafica è semplicemente strumento privilegiato per dimostrare il rapporto di convivenza di fatto. Non potrà essere l’unica prova a sostegno della presenza di tale formazione sociale.
Cosa sono le unioni civili
Le coppie che possono avere accesso alle unioni civili sono esclusivamente due persone maggiorenni dello stesso sesso. Dunque, in questo caso, parliamo di regolamentazione di un rapporto gay, il massimo consentito oggi in Italia, non essendoci la possibilità di formalizzare un vero e proprio matrimonio davanti a un’autorità riconosciuta.
La coppia che voglia intraprendere questa strada, potrà rivolgersi a un qualsiasi Comune, indipendentemente dalla residenza. La richiesta va presentata congiuntamente all’ufficiale dello stato civile. In molti Comuni, è già cambiato il nome dell’ufficio Matrimoni in ufficio Matrimoni e Unioni civili.
Ciascun componente della coppia deve indicare nella richiesta il nome e il cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza. Deve dichiarare l’inoltre l’insussistenza della cause impeditive alla costituzione dell’unione civile. In Italia, al momento, non esiste un registro delle unioni civili.
Leggi a tutela e normativa vigente
Abbiamo già citato la legge 76/2016 che spiega come si fa a diventare coppie di fatto. Senza però fare chiarezza su cosa possa accadere qualora a un certo punto la relazione possa proseguire a distanza.
Sempre la legge 76, all’articolo 1 comma 2, spiega chi può chiedere e avere accesso alle unioni civili. La richiesta è regolata dall’articolo 70-bis del DPR 396/2000. Per coppie di fatto e unioni civili, all’articolo 4, si fa riferimento alle cause impeditive della costituzione dell’unione civile. Il processo verbale di un’unione civile è sottoscritto dall’ufficiale di stato civile, unitamente alle persone richiedenti (articolo 70, comma 3), secondo la Formula 1 dell’Allegato A del decreto del ministero dell’Interno del 28 luglio 2016.
Per uno straniero, la richiesta da presentare all’ufficiale di stato civile deve essere completa di documentazione prevista dall’articolo 116 del primo comma del Codice Civile (art. 1, comma 19 L.76/2016). Insomma, serve una dichiarazione dell’autorità competente del Paese di provenienza.